Torniamo indietro di dieci anni? -- Il Decreto Sviluppo si abbatte sui domini http://punto-informatico.it/2674442/PI/Commenti/decreto-sviluppo-si-abbatte-...
di F.Sarzana di S.Ippolito - Reclusione per chi registra o usa un nome di dominio identico ad un marchio già esistente, abolizione di fatto delle procedure di riassegnazione. Con tutto il rispetto per la teoria del collega, mi sembra che la sua interpretazione della norma sia un po' azzardata. Essa si basa tutta sul
Alessandro Ranellucci ha scritto: presupposto che l'art. 22 del codice della proprietà industriale abbia equiparato in tutto e per tutto il nome a dominio agli altri segni distintivi. Ma così non è. L'art. 22 del codice della proprietà industriale non equipara affatto a tutti gli effetti nome a dominio e marchio; esso stabilisce un divieto in relazione al marchio (punto 1) e lo estende poi al nome a dominio (punto 2): "1) È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2) Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.". Tenendo presente che la norma penale deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa per analogia, il nome a dominio rimane al di fuori della nuova norma penale, in quanto di esso non si fa menzione nel testo che individua la fattispecie reato. Non penso quindi ci saranno le conseguenze paventate su nomi a dominio, le procedure di riassegnazione ed il Registro (che l'autore dell'articolo chiama ancora Registration Authority ad anni dal mutamento di denominazione...) Saluti a tutti, Enzo Fogliani. -- --------------------------> <------------------------- Avv. prof. Enzo Fogliani, via Prisciano 42, 00136 Roma Tel.: +39-06-35346935; Fax: +39-06-35453501 http://www.fog.it/enzo - E-Mail: fog@fog.it